Statuto – Giocoparma ADS

Art. 20 – L’Amministratore gestisce il patrimonio dell’Associazione, in linea con Le delibere del Consiglio. E’ responsabile di tutte Le scritture e documenti contabili, prepara il bilancio Sociale e 10 presenta all’approvazione del Consiglio Direttivo ed alla verifica del Collegio dei Revisori.

Art. 21 L’Associazione e caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività gratuita delle cariche associative e dalle prestazioni fornite agli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Soci e non può avvalersi di
lavoratori dipendenti 0 avvalessi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell’attività Sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa, nei limiti e con Le modalità previste dall’art. 25 della legge 133\99 e successive modifiche ed integrazioni, sia per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, che nell’ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre una distribuzione
indiretta di proventi 0 utili. Possono essere assunte iniziative di carattere propagandistico, che comportino anche entrate economiche, solo qualora Le stesse siamo finalizzate alla realizzazione di progetti specifici dell’Associazione.

Art. 22 – Gli amministratori di Società ed associazioni sportive dilettantistiche non possono ricoprire la medesima carica in altre Società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima FSN o  DSA se riconosciuto dal CONI ovvero nell’ambito delia medesima disciplina facente capo ad un EPS.

Art. 23 – La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri eletti, anche tra i Soci, ogni quattro anni dall’Assemblea dei Soci. I revisori dei Conti devono accertare la regolare tenuta della contabilità Sociale, redigere una relazione sul bilancio annuale, accertare l’effettiva consistenza di cassa. Possono procedere in qualsiasi momento ad atti d’ispezione e controllo. In ipotesi di vacanza o di decadenza di uno dei revisori, l’Assemblea provvederà a sostituirlo con il primo dei non eletti. Ogni revisore può essere ricusato per gravi motivi, in analogia con quanta disposto all’art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Art. 24 – II Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti, sono rieleggibili, il Collegio elegge il proprio Presidente, il quale ha l’obbligo di convocare il medesimo collegio ogni qualvolta si debba giudicare sulle materie di cui all’art. 26. II Collegio dei Probiviri giudica in via informale:
b) sui ricorsi contro i membri del Consiglio Direttivo. Qualora venisse istituito un Collegio Provinciale dei Probiviri, con funzioni in grado di appello, questi avrà competenza a decidere sui ricorsi presentati avverso Le pronunce dei Collegi dei Probiviri delle strutture inferiori. In ipotesi di vacanza 0 di decadenza di un proboviro, questi verrà sostituito con il primo dei non eletti oppure si procederà alla nomina del sostituto alla prima assemblea ordinaria successiva. Ogni proboviro può essere ricusato per gravi motivi, in analogia con quanta disposto all’art. 51 del Codice di Procedura Civile. Il Collegio giudica a maggioranza sia in primo che in secondo grado, sulle materie devolutegli per iscritto, con indicazione dei mezzi di prova, a pena di nullità. La decisione deve essere depositata non oltre il sessantesimo giorno dall’apertura del giudizio. I probiviri giudicheranno con equità nel rispetto del contraddittorio, previo l’esperimento del tentativo di amichevole componimento della vertenza. Le parti potranno comparire personalmente con facoltà di farsi assistere da un difensore. La decisione del Collegio Nazionale, Regionale 0 Provinciale sarà, pertanto, inoppugnabile ed esecutiva

Art. 25 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza di almeno i tre quarti dei Soci. In tale occasione e con Le stesse maggioranze l’Assemblea potrà deliberare la nomina di uno 0 pili liquidatori. Deliberato 10 scioglimento per qualsiasi causa, l’Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità sportive (Circ. Agenzia Entrate del 22j04j2003 n. 21jE).

Art. 26 – Le eventuali controversie Sociali tra i Soci e l’Associazione od i suoi organi, sono devolute alla competenza del Collegio dei probiviri. Essi giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura.
Art. 27 – Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono Le norme dettate in materia dal codice civile.

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