Statuto – Giocoparma ADS

Art. 8 – L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno ed entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio consuntivo, che verrà approvato dall’assemblea dei Soci. Gli eventuali utili di gestione dovranno essere destinati al raggiungimento degli obiettivi Sociali. Quindi, all’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili 0 avanzi di gestione nonchè fondi, riserve 0 capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 – Sono Soci della Giocoparma ASD colora che ne presentano domanda scritta al Consiglio Direttivo. L’ammissione del Socio comporta per quest’ultimo l’accettazione incondizionata delle norme statutarie e regolamenti dell’Associazione. II numero dei Soci è illimitato. Gli Organi statutari agiscono nell’ambito della propria competenza e del mandato ricevuto dall’Assemblea.

Art. 11 – L’Assemblea dei Soci in seduta ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, entro i1 30 giugno, mediante comunicazione scritta, non raccomandata, diretta a ciascun Socio, oppure mediante fax, 0 e-mail, con affissione della comunicazione di convocazione nella sede Sociale, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea. La convocazione deve indicare il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno fissati per l’assemblea.
L’Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando ne è fatta richiesta motivata dai Soci che rappresentino almeno un decimo del numero complessivo dei Soci membri a norma dell’art. 20 Codice Civile. AI Presidente è demandato il controllo sulla regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni deve redigersi processo verbale a cura del Segretario, sottoscritto anche dal Presidente, ed inserito nel libro dei verbali assembleari.

Art. 13 – L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sulla relazione del Presidente, in ordine all’attività svolta dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi generali dell’Associazione, sulla dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci mediante delega scritta. L’Assemblea ordinaria e regolarmente costituita con la presenza di almeno la meta dei Soci effettivi.

Art. 14 – L’Assemblea dei Soci si riunisce in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando 10 stesso 10 ritenga necessario e per l’esame delle modifiche allo Statuto Sociale. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci e Le delibere sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei Soci intervenuti.

Art. 15 – Per quanto non specificato in merito alla conformità sull’assemblea dei Soci, vale quando scritto nel Codice Civile.
Art. 16 – L’Associazione e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno cinque membri eletti dall’Assemblea dei Soci. I Consiglieri durano in carica quattro anni, corrispondenti al quadriennio olimpico, e sono rieleggibili. In caso di dimissioni 0 decesso di un Consigliere, l’Assemblea provvederà alla sua sostituzione in occasione della prima riunione successiva. 11 Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Direttore Sportivo e l’Amministratore; quest’ultimo, se lo ritiene utile, provvederà alla nomina del Cassiere. Le prestazioni del Consiglio Direttivo sono svolte a titolo gratuito.

Art. 17 – n Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente 10 ritenga necessario 0 che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri. La convocazione deve essere fatta mediante comunicazione scritta, non raccomandata, diretta a ciascun consigliere oppure con affissione delia comunicazione nella sede Sociale, oppure via email. In ogni caso la predetta comunicazione deve avvenire almeno tre giorni prima della data fissata per l’Assemblea. La convocazione deve specificare il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno fissati per l’assemblea. L’assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Qualora non fossero rispettate le modalità di convocazione, la riunione è valida se sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Non sono ammesse deleghe. Il Consigliere assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive è dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo e sostituito alia prima convocazione dell’Assemblea dei Soci. Qualora i Consiglieri subentrati ai dimissionari rappresentino la meta pili uno dei membri del Consiglio, il Presidente dichiara lo scioglimento dello stesso e convoca l’Assemblea per la nuova elezione di esso. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti e vincolano tutti i Consiglieri, ancor che assenti o dissenzienti. Il Consiglio Direttivo è investito dei pieni e ampi poteri per la gestione dell’Associazione.

Art. 18 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell’Assemblea dei Soci. II Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi, convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, provvede alia direzione e gestione dell’Associazione in conformità alle delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza e necessita ilPresidente può provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le proprie decisioni alia ratifica del Consiglio, nella prima riunione successiva e comunque non oltre sessanta giorni. In caso di assenza temporanea il Presidente può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice-Presidente o altro consigliere. II Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 19 – II Direttore Sportivo organizza, in armonia con Le direttive del Consiglio Direttivo, i tecnici responsabili delle discipline sportive, che coordinano l’attività delle discipline sportive, con autonomia di decisione, pur sempre nell’ambito delle direttive imposte dal Direttore Sportivo.